STATUTO

ART.1 | COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione denominata “ArchiViVitali“.
L’Associazione ha sede in Bellano, via Tommaso Grossi 13, ma potrà aprire delegazioni e uffici in Italia e all’estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, sviluppo ed incremento delle relazioni utili al proprio scopo.
Il trasferimento della sede all’ interno della Regione Lombardia può essere deliberato a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.2 | SCOPO
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di promozione culturale e artistica con particolare riguardo all’arte figurativa e letteraria.
L’Associazione ha facoltà di attuare ogni azione ritenuta idonea o necessaria al conseguimento dei propri scopi e, a titolo esemplificativo:
– curare la conservazione e l’aggiornamento degli archivi degli autori, riordinandone la documentazione e le memorie;
– organizzare mostre ed esposizioni artistiche;
– promuovere la conoscenza di opere artistiche e letterarie di qualsiasi genere e natura e presentare gli autori al mondo dei galleristi, della critica e degli appassionati;
– organizzare convegni, seminari ed eventi aventi ad oggetto la divulgazione del pensiero, dell’opera e della critica di artisti e autori;
– costituire, organizzare e gestire comitati o altre associazioni di persone fisiche che, su base volontaristica, possano coadiuvare l’Associazione o favorire le sue attività con riguardo a determinati progetti;
– istituire premi, borse di studio, progetti di ricerca, anche in collaborazione con enti terzi.
A norma dell’art. 143, 1° comma, D.P.R. 917/1986 le attività di cui sopra dovranno essere: “rese in conformità alle finalità istituzionale dell’ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”.
Inoltre, a norma dell’art. 148, comma 8, D.P.R. 917/1986, si precisa sin d’ora che l’Associazione:
a)  non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b)  in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è obbligata a devolvere il suo patrimonio, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c)  disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. A tale riguardo è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e per gli associati o partecipanti maggiori d’età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d)  ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)  gli organi amministrativi sono eliggibili secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)  le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 3 | ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE
L’Associazione svolge la sua attività in conformità alle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2. Pertanto, è vietato all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connnesse a quelle di cui al precedente articolo 2, ovvero accessorie a quelle in quanto integrative delle stesse. A titolo meramente esemplificativo, si considerano attività direttamente connesse quelle di seguito elencate:
a)  stipulare ogni atto opportuno per l’esecuzione delle attività statutarie e il finanziamento delle stesse tra cui, l’assunzione di finanziamenti e rilascio di garanzie, l’acquisto e/o la cessione di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni, sponsorizzazioni e patrocini con enti pubblici e privati;
b)  partecipare su delibera del Consiglio Direttivo in associazioni e in altri enti pubblici e privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe o complementari a quelle dell’associazione;
c)  erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi e proposti da altri enti non-profit;
d)  svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e commercializzazione di materiale informativo ed editoriale in genere, compresa la produzione di materiale audiovisivo di carattere culturale;
e)  organizzare eventi, mostre, spettacoli e rappresentazioni in genere al fine di promuovere l’attivà e perseguire gli scopi statutari;
f)  provvedere o contribuire in via eccezionale al sostentamento minimo di artisti di indiscussa levatura le cui opere, pensiero e critica siano oggetto delle iniziative dell’associazione.
g)  svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 2 del presente statuto.

ART. 4 | ASSOCIATI
Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese società di capitali ed enti pubblici in genere, che ne condividono gli scopi. La richiesta di ammissione all’Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con domanda scritta, anche tramite email, tramite l’apposito formulario che sarà disponibile anche nel sito web dell’Associazione, previa dichiarazione di accettazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, nonché assumendo l’impegno di versare la quota annuale minima di adesione, nei termini che il Consiglio Direttivo fisserà per ciascuna categoria di associati e, all’interno di esse, per le varie classi di associati che eventualmente le comporranno.
Non sono ammessi soci temporanei.
L’accettazione della richiesta di ammissione ad associato ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e dell’eventuale regolamento interno dell’Associazione; comporta l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Le categorie di associati sono così definite:
fondatori, gli associati che hanno costituito l’Associazione e indicati nell’atto costitutivo, ovvero quelli ammessi successivamente tra di essi – con delibera assunta a maggioranza assoluta dell’assemblea dei fondatori – tra coloro, già soci ordinari o meno dell’associazione, il cui contributo all’Associazione è considerato di valore particolare;
ordinari, gli associati – persone fisiche, enti pubblici, persone giudiche anche private – che intendono sostenere la vita dell’Associazione e partecipare ad essa;
onorari, gli associati ammessi all’Associazione – con delibera assunta a maggioranza assoluta dell’assemblea dei fondatori – ai quali, per meriti acquisiti nella promozione dei medesimi scopi dell’Associazione, questa intende manifestare la propria gratitudine e comunanza; essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e non godono dei diritti di voto nell’assemblea sociale.

ART. 5 | RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA
La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:
– recesso a norma dell’art. 24 del codice civile;
– delibere di esclusione prese conformemente sia dal Consiglio Direttivo che dall’assemblea dei soci fondatori, ognuna di esse assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti;
– decesso.
L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo il diritto dell’Associazione al pagamento della quota associativa o al contributo periodico maturati per l’intero anno nel cui corso avrà effetto il recesso.
Il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci fondatori possono deliberare l’esclusione di un associato (chiedendo immediatamente all’altro organo deliberante di provvedere conformemente) ove questi:
– ometta di versare la quota associativa o il contributo periodico, dopo infruttuoso invito ad adempiere da parte del Consiglio Direttivo;
oppure
– compia atti in contrasto o incompatibili con lo spirito e lo scopo perseguito dall’Associazione; ovvero non compia atti la cui omissione è essa incompatibile con lo spirito e lo scopo perseguito dall’Associazione;
– contravvenga a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o nel regolamento interno e non si adegui agli inviti ad adempiere del Presidente o del Consiglio Direttivo;
– incorra in altri motivi che comportino l’incompatibilità con i fini di questo statuto.

ART. 6 | ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea generale;
– l’Assemblea dei soci fondatori;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente dell’Associazione;
– il Vicepresidente;
– il Segretario Generale, se nominato;
– il Tesoriere, se nominato;
– il Revisore dei Conti, se nominato.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può riconoscere il rimborso delle spese ai membri del Consiglio Direttivo – nonché un compenso a favore del solo Segretario Generale (se nominato) – per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica.

ART. 7 | ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati fondatori e ordinari che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L’Assemblea generale viene convocata dal Presidente dell’Associazione o – in caso di sua impossibilità – dal Vicepresidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, fissata al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L’Assemblea generale è convocata mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data prevista. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
La convocazione sarà inviata anche per iscritto, tramite email, a tutti i soci che abbiano comunicato all’Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica.
L’Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, a distanza di almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto non stabilisca altrimenti.
All’Assemblea generale compete la deliberazione sulle linee generali dell’attività associativa e, a questo proposito:
– l’approvazione della relativa relazione sull’andamento che le viene presentata dal Consiglio Direttivo;
– l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e già precedentemente approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori;
– l’approvazione dell’eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e già precedentemente approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori;
– l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo in conformità alle norme statutarie concernenti la sua composizione e l’indicazione del Presidente dell’Associazione tra i componenti di esso che siano appartenenti alla categoria dei Soci Fondatori.
Essa delibera inoltre su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti, computando un voto per ciascun associato presente.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro associato. Ciascun associato non può avere delega per più di 3 (tre) associati.
L’Assemblea generale si riunisce in via straordinaria, essendo convocata dal Presidente dell’Associazione su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati, ovvero su richiesta dell’Assemblea dei soci fondatori, per deliberare sui seguenti argomenti:
– modifiche dello statuto;
– scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea in via straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati partecipanti.
Per modificare lo statuto (eccezion fatta per l’eventuale spostamento della sede associativa all’interno della Regione Lombardia), nonché per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche deliberate, nonché l’eventuale scioglimento, devono essere già state approvate dall’assemblea dei soci fondatori a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Deliberando lo scioglimento, l’Assemblea provvede altresì a determinare le modalità di devoluzione del patrimonio sociale approvando la relativa proposta assunta dai soci fondatori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le delibere dell’Assemblea generale dei soci sono verbalizzate a cura del Presidente il quale incarica della predisposizione del verbale il Segretario Generale, ove nominato e quando non sia inopportuna la partecipazione di questi all’Assemblea medesima.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8 | ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
È convocata dal Presidente dell’Associazione tutte le volte che è necessaria una sua deliberazione, ovvero ogni qual volta lo ritenga opportuno; è convocata altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea dei Soci Fondatori è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
Delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto non stabilisca altrimenti.
Essa prende tutte le deliberazioni richiestele dalle norme del presente statuto.
Le delibere del’assemblea dei soci fondatori sono verbalizzate a cura del Presidente ai quale incarica della predisposizione del verbale il Segretario Generale, ove nominato e quando non sia inopportuna la partecipazione di questi all’Assemblea medesima.
Ogni socio fondatore ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Le Assemblee dei Soci Fondatori possono prevedere la partecipazione degli aventi diritto anche in video o teleconferenza, purchè il Presidente del’ Associazione e il Segretario Generale (ovvero, in difetto di questi, il Socio Segretario verbalizzante) siano contestualmente presenti nello stesso luogo e garantiscano la regolarità del collegamento ad esso.

ART. 9 | CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo è demandata la realizzazione degli inidirizzi generali dell’Associazione, come determinati dall’Assemblea generale dei soci ai sensi delle norme che precedono, nonché tutte le ulteriori attività indicate nella legge e nello statuto.
Esso è composto da un numero dispari di membri variabile tra 3 (tre) e 7 (sette). La maggioranza dei suoi componenti deve essere scelta tra i soci con la qualifica di Socio Fondatore.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, nell’ambito degli indirizzi generali di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente – al quale sono assegnati i poteri di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento – e nomina al suo interno il Tesoriere, ove l’Associazione non si avvalga di un Segretario Generale.
Incarica, se lo ritiene opportuno, il Segretario Generale, anche al di fuori dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di più della metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, tra i quali vi sia quello della maggioranza dei Soci Fondatori suoi componenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamati ad assistere, senza diritto di voto, gli associati e non associati esperti nelle varie questioni di volta in volta trattate.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono prevedere la partecipazione dei suoi membri anche in video o teleconferenza, purché il Presidente dell’Associazione e il Segretario Generale (ovvero, in difetto di questi, il componente Segretario verbalizzante) siano contestualmente presenti nello stesso luogo e garantiscano la regolarità del collegamento ad esso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta all’anno, allo scopo di redigere i documenti statutari da sottoporre all’Assemblea generale dei soci; esso viene inoltre convocato tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero su richiesta dell’Assemblea generale dei soci fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e il loro incarico scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica.
Qualora uno o più dei suoi componenti vengano meno per qualsivoglia ragione, i membri superstiti provvedono alla sostituzione di essi mediante cooptazione di componenti in sostituzione scelti tra i Soci dell’Associazione, fermo restando che la maggioranza dei suoi membri sia sempre composta da Soci Fondatori.
Quando, tuttavia, sia venuta meno per qualsivoglia ragione la maggioranza dei componenti nominati nell’atto costitutivo ovvero – successivamente al primo triennio – la maggioranza di quelli eletti dall’ Assemblea Generale dei Soci, i soci superstiti non potranno procedere alla cooptazione di cui al capoverso precedente, ma dovranno convocare detta Assemblea per l’integrale rinnovo dell’organismo.

ART. 10 | PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti.
Dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sottoscrive inoltre tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; in particolare può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, e può conferire ai soci e/o al Segretario Generale procura speciale per la gestione di attività varie.
Per le operazioni di carattere economico e finanziario, ove non sia nominato il Tesoriere di cui al successivo art. 14), la rappresentanza può, con delibera del Consiglio Direttivo, essere concessa anche a due membri del Consiglio, congiuntamente tra loro.
Il Presidente mantiene i contatti di carattere continuativo con i soggetti pubblici e privati che interessano l’attività e gli scopi dell’Associazione.
Le funzioni del segretario generale e del tesoriere, se non nominati, vengono assunte dal Presidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest’ultimo sia impossibilitato, anche temporaneamente, ad assolvere alle sue funzioni.

ART. 11 | SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale, se incaricato con delibera del Consiglio Direttivo (che ne fissa anche durata dell’incarico ed eventuale compenso), si occupa di curare le questioni di ordinaria amministrazione e rappresenta l’Associazione nei limiti della procura conferitagli in conformità della delibera di nomina.
Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo – se non componente di esso – ed alle riunioni dell’Assemblea Generale e dell’Assemblea dei Soci Fondatori (fatto salvo il caso di inopportunità della sua presenza ove non sia rispettivamente socio o socio ordinario), avendo in particolare cura della redazione dei verbali e del loro allibramento.

ART. 12 | TESORIERE
Il tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell’Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di rappresentanza dell’Associazione.
Il Tesoriere dovrà mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell’Associazione quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l’investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.
Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

ART. 13 | REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea, ove lo ritenga necessario, nomina – anche tra i non soci – un revisore di conti.
Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.
Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio Direttivo per tutto il periodo di durata in carica.
Al Revisore dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione; pertanto ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico e può assistere alla riunione dell’Assemblea Generale convocata per l’approvazione di esso.

ART. 14 | RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– quote associative di iscrizione e contributi associativi periodici, fissi o variabili, ordinari e straordinari, corrisposti a vario titolo dagli associati, anche in natura o servizi (e, in questi casi, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo);
– proventi di iniziative svolte dall’Associazione;
– donazioni ed eredità, legati e apporti di beni mobili ed immobili;
– da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
– ogni altro tipo di contributo legalmente autorizzato.

ART. 15 | ESERCIZIO FINANZIARIO
Il rendiconto economico dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, essendo stato approvato preliminarmente dall’Assemblea dei Soci Fondatori e quindi depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’Assemblea Generale; ciò per essere ivi consultato da ogni associato che lo desideri.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 | SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L’Associazione può essere sciolta solamente a seguito di delibera dell’Assemblea Generale dei Soci, riunita in sede straordinaria, previa conforme deliberazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori.
In caso di suo scioglimento, per qualsiasi ragione intervenuto, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni i cui fini e la cui attività siano conformi ai propri, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso il saldo attivo può essere corrisposto ad uno qualsiasi degli associati o suddiviso tra di essi.

ART. 17 | REGOLAMENTO INTERNO
Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno, allo scopo di precisare ed ampliare alcune disposizioni contenute nello Statuto, la loro attuazione, nonché i principi di funzionamento interno all’Associazione con particolare riguardo alle modalità di elezione dei suoi organi.
Detto regolamento, che diviene efficace previa delibera di approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori, é obbligatorio per tutti i soci esistenti e futuri e viene automaticamente accettato da ogni nuovo associato all’atto dell’iscrizione.

ART. 18 | RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in vigore nella Repubblica Italiana.

ART. 19 | CONTROVERSIE ASSOCIATIVE
Tutte le controversie tra soci – ovvero tra essi e l’ Associazione – concernenti il rapporto associativo, sono devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana, essendo competente il Foro nel cui circondario si trova la sede associativa ed applicabile – oltre al presente statuto – la Legge Italiana.

 

 

 

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