ART.1 | COSTITUZIONE
È costituita l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ARCHIVIVITALI ETS”.
L’Associazione ha sede legale in Bellano (LC).
Il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale è attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART.2 | SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, ha lo scopo di conservare, tutelare, promuovere il nome e l’opera del pittore e incisore Giancarlo Vitali, per mezzo della formazione e diffusione di espressioni di arte e cultura nonché la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, come dichiarate tali dal
D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. In particolare, l’Associazione ArchiViVitali nasce per progettare e organizzare eventi culturali ed espositivi, raccogliere i materiali necessari per la pubblicazione di libri e di cataloghi favorire iniziative mecenatistiche e sostenere il proprio patrimonio culturale, aumentando la biblioteca e gli archivi.
ART. 3 | ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lettera f) dell’art.5 primo comma CTS);
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell’art.5 primo comma CTS);
c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) dell’art.5 primo comma CTS).
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
c) sovvenzionare la pubblicazione di Cataloghi ed Estratti relativi al patrimonio artistico;
d) patrocinare le manifestazioni che, in Italia ed all’estero, possano favorire la conoscenza della collezione e del suo patrimonio culturale;
e) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
g) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell’ambito degli scopi di cui all’art.2 del presente Statuto;
h) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, CTS.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
ART. 4 | ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha Associati Ordinari, Associati Sostenitori, Associati Benefattori, Associati Benemeriti, Associati Corporate ed Associati Onorari.
Sono Associati delle prime cinque categorie le persone e gli Enti che aderiscono all’Associazione; gli Associati di tali categorie sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite per le varie categorie dal Consiglio Direttivo.
Possono diventare Associati dell’Associazione tutti coloro che abbiano interessi a svolgere attività di sostegno dell’Associazione medesima. L’ammissione degli associati avviene su domanda dell’interessato con il versamento della quota associativa e con delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi periodicamente per esaminare le domande di ammissione pervenute. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l’Associazione, è quello che risulta dal libro degli associati. La qualità di Associato non può essere temporanea e non è trasferibile.
Sono Associati Onorari coloro che facciano donazione di un’opera o di un oggetto d’arte o di un contributo finanziario di rilevante importanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicato un’attività o un atto di rilevante vantaggio per l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può prevedere quote agevolate per giovani, studenti e familiari degli Associati stabilendo particolari forme di adesione all’Associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Sono comunque escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’Associato alla vita associativa.
ART. 5 | RECESSO ED ESCLUSIONE
L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide l’esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
– morosità;
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
– condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione.
Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ART. 6 | DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
L’Associazione è organizzata secondo il principio generale dell’assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (Libro degli associati, Libro dei verbali dell’Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo/segreteria dell’Associazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.
Tutti gli associati sono dunque tenuti all’adempimento degli obblighi derivanti dallo statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 | PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) il fondo comune come descritto nell’atto costitutivo;
b) le quote associative versate dagli Associati;
c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.
f) le eredità e i lasciti testamentari.
Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la fusione o lo scioglimento dell’ente. Al ricorrere delle condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.
L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando ri-
sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 8 | ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario per l’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.
ART. 9 | ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo.
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 10 | ASSEMBLEA . composizione e competenze
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti. L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 11 | ASSEMBLEA . convocazione e quorum
Oltre che nel caso previsto al precedente articolo 10 l’assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno otto giorni di preavviso. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.
Ogni associato, in regola con l’iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Per le modifiche dello statuto e per le operazioni straordinarie è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
ART. 12 | CONSIGLIO DIRETTIVO . composizione e convocazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea degli associati e costituito da un numero variabile da tre a sette membri, compreso il Presidente.
L’Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi. Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ogni Associato può votare tanti candidati quanti corrispondono alla metà più uno degli Amministratori da nominare (e così 3 se gli eligendi sono 5; 4 se sono 7). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato il candidato anziano di appartenenza all’Associazione. Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, elaborare norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea per la nomina degli amministratori mancanti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART. 13 | CONSIGLIO DIRETTIVO . competenze
Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.
In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:
– assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale eventualmente approvato dall’Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l’eventuale bilancio sociale;
– predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione;
– determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione degli associati;
– sottoporre all’Assemblea degli associati proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e può nominare un comitato esecutivo e un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può istituire internamente delle Commissioni formate da tre o più Consiglieri per discutere e deliberare su temi specifici.
Il Consiglio Direttivo delibera la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
ART. 14 | PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.
ART. 15 | ORGANO DI CONTROLLO
Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti eventualmente anche fra persone non associate. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 2399 del codice civile.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, in via eccezionale, durata ultra o infra triennale.
Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell’Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall’articolo 30, CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
ART. 16 | REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell’apposito Registro. La Revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell’apposito Registro. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall’articolo 31 CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.
ART. 17 | SCIOGLIMENTO
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio al Fondo di Comunità di Bellano, o ad altri Enti con finalità analoga e affine a quelli perseguiti dall’Associazione, previo parere favorevole dell’Ufficio del RUNTS di cui all’art.45, CTS.
ART. 18 | NORMA TRANSITORIA
I componenti gli organi dell’associazione in carica al momento dell’adozione del presente statuto permangono nelle loro funzioni e poteri fino alla scadenza del mandato e sono rieleggibili.